Procedura per l’introduzione nelle aree sterili/critiche aeroportuali delle forniture di aeroporto e per la Designazione come Fornitore Conosciuto di forniture per l’aeroporto
OBIETTIVO
Garantire con ragionevole sicurezza che per il tramite delle forniture di aeroporto (articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili dell’aeroporto quali ad es. esercizi commerciali, allestimenti e approvvigionamenti per le aree sterili), diversi da “oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri”, non siano introdotti articoli proibiti nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.
PROCEDURA
Il Programma Nazionale di Sicurezza Edizione 2 del 9/06/2015 - Emendamento 1 del 01 febbraio 2016, recependo la normativa europea in materia di security aeroportuale (Reg. UE 2015/1998 e Decisione CE 8005/2015), stabilisce che le forniture per l’aeroporto, definite come “tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti, devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all’ingresso nelle aree sterili[1], salvo i casi in cui le forniture siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un Fornitore Conosciuto e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati fino a quando vengono portate nell’area sterile.”
Per maggiori dettagli sulle modalità di ottenimento della Designazione di Fornitore Conosciuto di forniture di aeroporto ed il tariffario clicca qui.
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